Studio medico specializzato in medicina legale
A seguito di sinistro stradale o di qualunque fatto illecito che abbia cagionato un danno ingiusto, si rende necessario valutare anzitutto se il danno possa essere posto in correlazione con l’evento denunciato (nesso causale), per poi passare alla fase successiva della valutazione del danno.
Nella valutazione del danno in responsabilità civile si distinguono:
1) Danno patrimoniale (art. 2043 c.c.), ossia il danno economico, a sua volta distinto in:
a. Danno emergente (per esempio le spese mediche sostenute e da sostenere);
b. Danno da lucro cessante, da porre in relazione alla riduzione della capacità lavorativa specifica e quindi al danno economico subito dal danneggiato in virtù della lesione subita. In responsabilità civile è opportuno che il consulente medico-legale valuti l’eventuale compromissione della capacità lavorativa specifica. Questo tipo di valutazioni sono una specificità del medico del lavoro.
2) Danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.), ossia il danno al valore uomo in sé considerato, tripartito in:
a. Danno biologico, ossia il danno all’integrità psicofisica dell’individuo nelle sue varie estrinsecazione relazionali. Viene valutata secondo tabella ed è compito del consulente medico-legale valutare la sintomatologia subiettiva, quella obiettiva e i dati emersi della diagnostica di laboratorio e strumentale, per pervenire una sintesi valutativa che si traduce in una valore percentuale di danno biologico, a cui corrisponde un valore economico specifico.
b. Danno morale, di carattere transeunte, attiene al “sentire”, alla “lacrima”, ossia alla sofferenza patita dal soggetto leso e/o da congiunti. Viene valutato in via equitativa, ma il consulente medico-legale può fornire al giudicante preziosi elementi di valutazione di natura biologica e psicologica. c. Danno esistenziale, nuova categoria di danno fortemente voluto dalla scuola triestina del prof. Paolo Cendon, attiene al “fare”, ossia ristora il danneggiato da tutto ciò che in seguito al danno non puo più fare e che prima del danno invece faceva. E’ un danno ricollegabile alla mancata e/o limitazione della gratificazione del soggetto. Viene valutato in via equitativa.